Statuto
Scritto
in Le procedure
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Associazione Romana Astrofili APS”
TITOLO I
Art. 1 Denominazione
- È costituita l’associazione di promozione sociale denominata "Associazione Romana Astrofili APS”, (abbreviato in ARA) qui di seguito detta “Associazione” con sede in Roma,
già iscritta al Registro Regionale al numero 1865, che continua l’attività dell’Associazione Romana Astrofili fondata il giorno 8 settembre 1982. - L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n.117.
- L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 Sede
- L’Associazione ha sede in Via Carlo Emanuele I n°12 A, 00185 Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
- Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II
Art.4 Oggetto e finalità
- L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- L’Associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democrazia.
- L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo.
- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d Art.5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,e successive modificazioni (punto f Art.5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117);
- formazione universitaria e post-universitaria (punto g Art.5 D.lgs.3 luglio 2017 n.117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h Art.5 D.lgs.3 luglio 2017 n.117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i Art.5 D.lgs.3luglio 2017 n.117);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto k Art.5 D.lgs.3 luglio 2017 n.117);
- L’Associazione potrà a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
- Promuove attività di studio e divulgazione nell’ambito dell’astronomia culturale;
- collaborare alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico nei settori dell’archeoastronomia, della storia dell’astronomia e dell’astronomia storica;
- effettuare attività di ricerca in campo astronomico;
- studiare e valorizzare il patrimonio strumentale relativo agli apparati storici per l’astronomia ed il patrimonio informativo degli archivi fotografici astronomici;
- promuovere conferenze ed osservazioni del cielo per mezzo di telescopi dedicate ai giovani in età scolare, ad associazioni culturali, alla terza età ed a persone interessate ad approfondire la conoscenza dell’astronomia;
- organizzare congressi e corsi di astronomia ed astronomia culturale dedicati a specialisti, alle scuole, alle associazioni culturali ed a persone interessate ad approfondire la conoscenza nelle materie astronomiche;
- effettuare ricerche nei settori dell’archeoastronomia, e studiare i rapporti tra astronomia e opere d’arte, segnalando eventuali scoperte alle Autorità competenti ed alle Associazioni nazionali di settore al fine della loro valorizzazione e tutela;
- effettuare ricerche nell’ambito della storia dell’astronomia, in particolare con lo scopo di mettere in evidenza il contributo di popoli extra-europei al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura multietnica;
- studiare lo sviluppo dell’astronomia “quale scienza naturale” inserita nel contesto storico, economico e sociale;
- effettuare attività di ricerca in campo astronomico collaborando con Università ed Enti di ricerca nazionali ed internazionali, eseguendo osservazioni ai telescopi, analizzando i dati acquisiti e pubblicando su riviste specializzate di settore o in congressi dedicati i risultati conseguiti;
- partecipare, nel limite delle proprie possibilità, al restauro degli stumenti storici per l’astronomia ed alla conservazione degli stessi e del patrimonio informativo contenuto nel materiale fotografico d’archivio (lastre e pellicole ) con particolare riguardo alle lastre fotografiche di campi stellari ottenute con strumenti storici;
- partecipare a spedizioni astronomiche ed archeoastronomiche in Italia e all’estero ai fini di studio e ricerca; in particolare per quanto riguarda l’archeoastronomia analizza i manufatti (dolmen, menhir, tombe etc ) e l’architettura degli edifici storici in relazione al loro contenuto astronomico ed all’ambiente;
- promuove attività di turismo culturale astronomico organizzando viaggi dedicati per visitare luoghi di particolare interesse nei campi dell’astronomia e dell’astronomia culturale o per assistere a peculiari eventi astronomici (eclissi, transiti, occultazioni etc);
- mantenere contatti con Enti e Associazioni nazionali ed esteri che operano nel settore per facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze nonché impiegare la strumentazione scientifica in loro possesso per scopi di studio e ricerca su obiettivi comuni.
- L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo..
- L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
TITOLO III
Art. 5 Associati
- Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione le persone fisiche che ne condividono la finalità e che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- La domanda di ammissione deve contenere:
- L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica.
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle delibere legalmente adottate dagli organi associativi
- Sono associati dell’ Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
- Possono essere designati soci onorari le personalità che hanno acquisito alte benemerenze nel campo Astronomico o verso l’Associazione. La nomina del socio onorario spetta alla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio onorario ha i diritti e doveri del socio ordinario con l’unica eccezione del pagamento della quota annuale.
- Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche (a mezzo di rappresentante legale).
- Sono soci sostenitori gli Enti di ricerca, le Associazioni Scientifiche e Culturali, le Scuole ed Università che ne avanzino richiesta.
- La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
- Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
- Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
- L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
- Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione
Art. 8 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
TITOLO IV
Art. 9 Organi dell’Associazione
- Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
- Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento della carica.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
- L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente,
almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta
ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve
provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea
deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. - Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con
lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni
prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con
certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione,
nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
- L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
- Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo,
tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. - Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento
del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. - Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante
delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe
conferitegli da altri associati. - L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell’Associazione; - deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e
dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti; - deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato
interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto; - deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
- L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
- Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto
obbligano tutti gli associati. - L’assemblea può essere svolta in collegamento
audio/video attraverso strumenti di
comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
Art. 12 Validità dell’Assemblea
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
- Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
- L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla
maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le
deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza
degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per
delega. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del
patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati. - Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni
redatti.
Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.
- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare
seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme
a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna
gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se
del caso, con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due
incarichi ad una sola persona. - Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività
di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e
nei limiti previsti dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e,
comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli
associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. - La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale
o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la
riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice
Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni
di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o
impedimento dal consigliere più giovane. - impedimento dal consigliere più giovane .
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza
dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione,
sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e
la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli
scopi dell’Associazione. - Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che,
conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e
organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto
per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; - indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
- deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,
- proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad
associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie
dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non
spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3. - istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato
nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso
strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione
che:- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
- Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri
ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano
attraverso strumenti di comunicazione a distanza
Art. 16 Il Presidente
- Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in
giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed
è rieleggibile. - Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- Al Presidente in particolare compete:
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in
particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere
ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare
pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di
altro componente il Consiglio.
- Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere
- Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- Al Segretario compete:
- la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
- Al Tesoriere spetta il compito di:
- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga
opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno
essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro
competenza. - Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
- Ai Revisori spetta:
- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
- sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue
manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle
dettate dal presente Statuto; - redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea.
TITOLO V
Art. 19 Risorse economiche
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 20 Esercizio finanziario
- L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio consultivo cosi come il preventivo deve essere redatto in conformità del
Decreto Legislativo 117/2017. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo
redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la
sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per
l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati. - Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o
avanzi di gestione, cosi come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno
essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività,
impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione.
TITOLO VI
Art. 21 Organo di controllo e revisore legale
- L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi
consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:- totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità;
- La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art.
30D. Lgs. 117/2017; - L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti
nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti
limiti:- totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.00,00;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
TITOLO VII
Art. 22 Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di
almeno i 3/4 degli associati. - L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori,
scegliendoli preferibilmente tra gli associati. - In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano
dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma
saranno devolute, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 c.1, del Codice del terzo
settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3
luglio 2017 n. 117.
TITOLO VIII
Art. 23 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del
Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n.117
e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice
Civile.